Art. 52.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico e di norme per la regolamentazione dei cittadini stranieri).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'ingresso e il soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri in Italia, coordinando in esso le norme della presente legge e le altre norme legislative vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, le modificazioni

 

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e le abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione.
      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; decorso tale termine il parere si intende acquisito.